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Quando la burocrazia indossa la giubba del Tirannosauro
La legge n.10 del 1977 introduce nel nostro ordinamento giuridico l’importante principio che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi ed il permesso a costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e la determinazione di tali oneri è fatta secondo tabelle parametriche definite dalla Regione aggiornate in tempi prestabiliti.
Da questa breve esposizione si individuano subito i principi di legge che regolano la materia,ossia l’ammontare degli oneri che il cittadino deve pagare quando trasforma il territorio comunale è commisurato all’intervento che deve eseguire secondo tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza in un determinato periodo di tempo.
La parola che il legislatore usa è commisurare quando occorre determinare gli oneri che un cittadino deve pagare al proprio comune per poter edificare una casa o qualsiasi altro immobile, ossia valutare in rapporto a una entità affine, paragonare, adeguare, proporzionare.
Veniamo adesso al caso specifico, in un determinato tempo e luogo, di un cittadino che intende realizzare un magazzino con annessa casa del custode nella zona D/1 del comune di Policoro a partire dall’anno 1994 per una superficie coperta di mq 250 e per un volume totale di circa mc 1900.
L'Ufficio tecnico comunale determina in £ 16.102.080 gli oneri per urbanizzazione e costo di costruzione regolarmente versati dal cittadino richiedente. I lavori non vengono iniziati e dopo circa un anno lo stesso privato cittadino richiede al comune una variante al progetto dell'anno prima, che non incide sui parametri di superficie coperta (che restano di mq 250) e volume (che restano di circa mc 1900), ma sono variati i tempi e l'Ufficio tecnico comunale ridetermina in £ 11.713.320 gli ulteriori oneri da pagare da parte del cittadino per urbanizzazione e costo di costruzione, oneri che vengono regolarmente pagati dal richiedente ed i lavori hanno inizio il 1996, ma non vengono ultimati nei tre anni successivi e sono realizzati per circa il 70% del totale.
Per varie ragioni il fabbricato realizzato in parte rimane incompiuto per tanti anni ed il 2006 viene alienato in favore di altro cittadino che richiede al Comune permesso a costruire per completamento del manufatto, con qualche piccola variante, ma senza alterare i parametri di superficie coperta e volume e scopre che l'Ufficio tecnico comunale ridetermina gli oneri concessori all'attualità non tenendo conto delle opere (70%) sino a quel tempo realizzate richiedendo ulteriori € 17.041 per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (in vecchie lire altri 33 milioni che sommati ai precedenti oneri porta ad un totale di circa 61 milioni di vecchie lire).
Il cittadino vista l'esosa richiesta richiede gli opportuni chiarimenti e l'Ufficio tecnico comunale a giustificazione del suo operato propina una nota dell'11 maggio 1993 del sub commissario straordinario dott.ssa Camerini con richiesta di un quesito generico (al Ministero dei lavori Pubblici per il tramite della prefettura di Matera) nel caso di scadenza del termine di validità della concessione edilizia quali oneri concessori si debbono pagare, ed un Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici con altra nota datata 04 settembre 1993 in una affrettata e con altrettanta generica risposta sentenzia che occorre pagare la differenza tra il nuovo costo e quello già pagato nel caso di rinnovo o proroga della validità della concessione edilizia, ma nulla accenna alle opere già realizzate od a quelle da realizzare nella nuova autorizzazione, dimenticando il solerte Direttore Generale che gli oneri che un cittadino deve pagare sono legati alla commisurazione della trasformazione edilizia del territorio, e nel caso in questione, il privato cittadino ha già pagato gli oneri concessori e realizzati un 70% delle opere, NON PUO' PAGARE PER LA STESSA COSA UNA SECONDA VOLTA.
In ultima breve analisi, ancora una volta assistiamo ad una mancanza di politica amministrativa, non esiste un regolamento comunale e l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia approvato recentemente con delibera di CC n. 33 del 2011 non cantempla niente in merito, tutto è lasciato alla discrezione del Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale che di volta in volta può regolarsi a suo giudizio oppure far applicare la nota su menzionata del Direttore generale del Ministero dei lavori pubblici di circa 19 anni fa, che con poche righe disciplina una materia complessa che ha precisi ed inequivocabili riferimenti legislativi.
All'inerme cittadino che vuole con i suoi risparmi di una vita costruire qualcosa di produttivo e di non assistenziale in una zona in cui ha creduto, per contestare l'operato di una burocrazia arroccata su posizioni anacronistiche, non rimane altra strada se non quella di rivolgersi al TAR con ulteriori dispendio di risorse e rischi , oppure quella di accettare supinamente le decisioni illegittime prese a suo danno.
Tantissimi comuni italiani hanno adottato regolamenti chiari per gli oneri concessori, ed i rispettivi Uffici tecnici devono solamente applicare diligentemente tali deliberati, a loro è preclusa ogni discrezionalità, io suggerisco alla nuova amministrazione comunale Leone di andarsi a leggere quella adottata dal comune di Barga (Lucca), dove all'art.11-varianti in corso d'opera e contributo per l'ultimazione dei lavori, testualmente recita:-” omissis---L'inosservanza dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori, comporta la decadenza del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività. In tal caso può essere richiesta per le parti non ultimate nuova pratica a completamento,la quale comporta la corresponsione di una quota percentuale del 5% sul costo documentato delle opere ancora da eseguire, nonché l'eventuale conguaglio degli oneri per la parte da eseguire nel caso siano entrate in vigore nuove tariffe o promulgate nuove disposizioni normative.”-
Policoro 08 giugno 2012 ----Biagio Padula-----
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